Vai al contenuto
Giurisprudenza · Responsabilità sanitaria

Responsabilità sanitaria e tutela del diritto alla salute: una pronuncia del Tribunale di Benevento

Una pronuncia del Tribunale di Benevento.

A cura dello Studio Legale Mirra

Il Tribunale di Benevento, con sentenza pubblicata il 1° settembre 2026, si è pronunciato su una controversia avente ad oggetto la responsabilità per il decesso di un paziente, verificatosi dopo un primo intervento domiciliare del servizio di emergenza sanitaria.

Secondo la ricostruzione accolta dal giudice, la sintomatologia riferita dai familiari avrebbe richiesto un esame diretto più accurato e il tempestivo trasferimento del paziente in ospedale. La sentenza ha ritenuto provato il nesso causale tra la condotta negligente dei sanitari intervenuti e l’evento dannoso, affermando la responsabilità solidale dell’azienda sanitaria e del medico convenuto.

Il provvedimento richiama il principio secondo cui, nelle controversie in materia di responsabilità sanitaria, il nesso causale deve essere accertato sulla base del criterio del “più probabile che non”. Una volta dimostrato che la condotta sanitaria è stata causa dell’evento, spetta alla struttura fornire la prova dell’impossibilità della corretta esecuzione della prestazione per una causa non imputabile.

La decisione ribadisce inoltre che la struttura sanitaria risponde dell’attività dei professionisti dei quali si avvale, salvo che dimostri che la condotta del sanitario sia stata eccezionale, imprevedibile e del tutto estranea all’ordinaria organizzazione del servizio.

La pronuncia rappresenta un richiamo alla centralità della tempestività, dell’appropriatezza dell’intervento e dell’ascolto dei sintomi riferiti dal paziente e dai suoi familiari, soprattutto nelle situazioni di emergenza. La tutela del diritto alla salute richiede che ogni possibile segnale di allarme sia valutato con la necessaria attenzione e secondo le conoscenze e le regole proprie della professione sanitaria.

La verifica di eventuali profili di responsabilità sanitaria richiede, tuttavia, un esame individuale della documentazione clinica, della sequenza degli interventi, delle condizioni del paziente e delle risultanze medico-legali. L’esito di una singola controversia non costituisce pertanto una garanzia di risultato per casi diversi, che devono essere valutati nella loro specificità.

Per ragioni di riservatezza, la sentenza è resa disponibile esclusivamente in forma anonimizzata e con l’omissione dei dati personali e degli elementi clinici non necessari alla comprensione della vicenda. La pubblicazione ha finalità di informazione giuridica e non costituisce sollecitazione indiscriminata al conferimento di incarichi.

La scelta di pubblicare il provvedimento in forma anonimizzata è conforme ai principi di minimizzazione, proporzionalità e tutela della dignità degli interessati, nonché ai limiti posti alla comunicazione professionale dell’avvocato: art. 10 della legge professionale forense, art. 52 del Codice in materia di protezione dei dati personali e Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 294 del 5 luglio 2024.

Consulta la sentenza

Leggi la copia della sentenza con i dati personali oscurati oppure scarica il documento.

Pagina 1 della sentenza con i dati personali oscurati
Pagina 1 di 10
Pagina 2 della sentenza con i dati personali oscurati
Pagina 2 di 10
Pagina 3 della sentenza con i dati personali oscurati
Pagina 3 di 10
Pagina 4 della sentenza con i dati personali oscurati
Pagina 4 di 10
Pagina 5 della sentenza con i dati personali oscurati
Pagina 5 di 10
Pagina 6 della sentenza con i dati personali oscurati
Pagina 6 di 10
Pagina 7 della sentenza con i dati personali oscurati
Pagina 7 di 10
Pagina 8 della sentenza con i dati personali oscurati
Pagina 8 di 10
Pagina 9 della sentenza con i dati personali oscurati
Pagina 9 di 10
Pagina 10 della sentenza con i dati personali oscurati
Pagina 10 di 10

Apri il PDF in una nuova scheda

Tutti gli articoliContatta lo studio

2022© Studio Legale Mirra - Tutti i diritti riservati
sito realizzato da Threads.it S.r.l.